Cassazione: quando dirottare una nave è ‘legittima difesa’

Cassazione: quando dirottare una nave è ‘legittima difesa’

Il presidente emerito di sezione della Cassazione Pietro Dubolino spiega perché sono assai discutibili le ragioni con le quali la Suprema Corte (sentenza 6^ sez. pen. n. 15869/2022 del 16/12/2021 dep. 26/04/2022) ha assolto un gruppo di migranti che avevano usato minaccia e violenza agli ufficiali di una nave italiana per costringerli a far rotta verso le coste italiane, mentre invece erano stati indirizzati in Libia dalle autorità italiane. Si va verso l’affermazione di un ‘diritto penale dell’immigrazione’, con regole differenti rispetto a quelle contenute nei codici?


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TAR Sicilia: se il giudice decide la politica dell’immigrazione

TAR Sicilia: se il giudice decide la politica dell’immigrazione

1. La scansione dei provvedimenti è nota:

  • il 22 agosto 2020 il Presidente della Regione Siciliana adotta una ordinanza contingibile e urgente con la quale, sulla premessa della necessità di prevenire il contagio da Covid 19, dispone che entro la mezzanotte del 24 i migranti presenti negli hotspot e nei centri di accoglienza dell’Isola siano ricollocati in altre strutture fuori dal territorio della Regione Siciliana, e pone a disposizione delle Autorità nazionali il personale necessario ai controlli sanitari per il trasferimento dei migranti in sicurezza. Al medesimo fine, in assenza di strutture di accoglienza adeguate, vieta l’ingresso, il transito e la sosta nel territorio regionale dei migranti che raggiungano le coste dell’Isola con qualsiasi tipo di imbarcazione;
  • il 26 agosto il Governo, tramite l’Avvocatura dello Stato, propone ricorso al TAR per la Sicilia contro l’ordinanza e fa richiesta di misure cautelari monocratiche;
  • il 27 il Presidente del TAR per la Sicilia, con decreto monocratico, sospende l’esecutività dell’ordinanza impugnata e fissa la trattazione collegiale, sempre in via cautelare, alla camera di consiglio del 17 settembre (il testo in all. 1).
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Migranti e “legittima difesa”: c’è un Giudice a Palermo!

Migranti e “legittima difesa”: c’è un Giudice a Palermo!

I- Un salvataggio nel mare Mediterraneo. È il mese di luglio 2018. Il Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo di Roma (MRCC) riceve una telefonata da un’utenza libica che annuncia la partenza di un barcone in legno dalla costa libica di Zwara con a bordo circa 60 persone. MRCC ne dà comunicazione alla Guardia Costiera libica (LNCG). Alle 15.18 del medesimo 8 luglio il rimorchiatore Vos Thalassa, battente bandiera italiana, impiegato in attività di supporto a una piattaforma petrolifera libica, comunica di aver effettuato un soccorso di circa 65 migranti presenti a bordo di un piccolo natante in legno in procinto di affondare. MRCC Roma, in assenza di riscontro da parte dell’autorità libica, invita il comandante del rimorchiatore a fare rotta verso Lampedusa. Alle ore 22 Vos Thalassa riferisce a MRCC di aver ricevuto ordine dalla Guardia Costiera libica (LNGC) – competente per la zona in cui era avvenuto il salvataggio – di dirigersi verso la costa africana al fine di effettuare il trasbordo dei migranti su una motovedetta libica. Il comandante di Vos Thalassa dirige la rotta a sud verso il punto d’incontro indicato dall’autorità libica. Alle ore 23.34 il comandante del Vos Thalassa richiede a MRCC l’immediato invio di un’unità militare italiana comunicando una grave situazione di pericolo per l’equipaggio, poiché era stato fatto oggetto di minacce e violenze da parte dei migranti soccorsi.

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Video del convegno di Monza sull’immigrazione

Video del convegno di Monza sull’immigrazione

Il convegno Immigrazione questioni aperte: integrazione, sicurezza, cittadinanza si è tenuto a Monza il 20 giugno 2019. Organizzato dal Centro Studi Livatino, con la Fondazione Forense di Monza, la Camera Penale di Monza e l’Ordine degli Avvocati di Monza.

Partecipanti Teodor Nasi, Alfredo Mantovano, Domenico Airoma.

 

Non abbiate paura (ma siate prudenti)

Non abbiate paura (ma siate prudenti)

Articolo di Alfredo Mantovano da Tempi di settembre 2019. 

Nella vulgata, per la realtà ecclesiale italiana l’immigrazione è (quasi) esclusivamente accoglienza, letta come una necessità caritatevole inderogabile, alla stregua dell’evangelico “bussate e vi sarà aperto”, e dell’identificazione fra il migrante e il nuovo povero. I media di area criticano lo sforzo di regolamentare gli ingressi con norme più stringenti, e le politiche di contenimento degli arrivi opponendo, in modo spesso aprioristica, l’eliminazione di qualsiasi freno all’ingresso. La preoccupazione per la sorte del singolo migrante in difficoltà, se non in pericolo, subisce un effetto transfert sul fenomeno nel suo insieme: non ci si limita a dire “è arrivato a pochi metri dalla riva, raccogliamolo prima che affoghi” – che è il minimo del buon senso -, ma si teorizza che tutti debbano poter partire a giungere a destinazione.

Eppure nel Magistero e nella tradizione della Chiesa la cura e la pastorale dei migranti occupano un posto non banale. Intanto il Magistero ha più volte esortato, nel rispetto della dignità di ogni persona, a non sovrapporre — per quanto possibile — le differenti figure del migrante e del rifugiato. Di ritorno dal viaggio in Svezia, colloquiando con i giornalisti sul volo Malmö-Roma il 1° novembre 2016, Papa Francesco ricordava che «si deve distinguere tra migrante e rifugiato. Il migrante devessere trattato con certe regole perché migrare è un diritto ma è un diritto molto regolato. Invece, essere rifugiato viene da una situazione di guerra, di angoscia, di fame, di una situazione terribile e lo status di rifugiato ha bisogno di più cura, di più lavoro».

Nelle sue parole non solo non vi era apertura indiscriminata, ma vi era pure l’esigenza che, una volta accolto il profugo, vi sia uno sforzo serio teso alla sua integrazione: «Credo che in teoria — aggiungeva il Pontefice nella stessa occasione — non si possa chiudere il cuore a un rifugiato, ma ci vuole anche la prudenza dei governanti: devono essere molto aperti a riceverli, ma anche fare il calcolo di come poterli sistemare, perché un rifugiato non lo si deve solo ricevere, ma lo si deve integrare. E se un Paese ha una capacità di venti […] di integrazione, faccia fino a questo. Un altro di più, faccia di più». La prudenza diventa così il faro per orientare su questo terreno; la prudenza, sottolinea il Papa, non la paura. Quest’ultima è «[…] il più cattivo consigliere per i Paesi che tendono a chiudere le frontiere». Come esempio concreto di «prudenza», ripartendo da uno Stato da sempre fra i primi nell’accoglienza dei rifugiati, Papa Francesco citava «un funzionario del governo svedese» che gli aveva descritto «[…] qualche difficoltà perché vengono tanti che non si fa a tempo a sistemarli, trovare scuola, casa, lavoro, far imparare la lingua. La prudenza deve fare questo calcolo. […] io non credo che se la Svezia diminuisce la sua capacità di accoglienza — così concludeva il Pontefice — lo faccia per egoismo o perché ha perso quella capacità; se c’è qualcosa del genere è per questultima cosa che ho detto: oggi tanti guardano alla Svezia perché ne conoscono laccoglienza, ma per sistemarli non c’è il tempo necessario per tutti».

Per la realtà ecclesiale italiana il costo di una posizione coincidente con l’accoglienza senza limiti e con la demonizzazione – al posto dello sforzo di comprensione – della paura è pesante. E’ far mancare al dibattito il contributo di riflessione proveniente dalla Dottrina sociale cristiana; è accontentarsi di banalizzare un fenomeno complesso, riducendolo alla versione contemporanea di Lazzaro che bussa invano alla mensa del ricco epulone; è ridursi a una megaonlus che garantisce servizi; è sottrarsi a recitare una parte più incisiva di integrazione culturale, e di ciò che è necessario perché essa si realizzi (il lavoro, la lingua, il rispetto dell’essenziale); è rinunciare a quell’orientamento del quale vi è necessità quanto per l’accoglienza materiale; è condannarsi all’irrilevanza, come accade sempre di fronte a posizioni generiche e approssimative.

Al di là della visione d’insieme del fenomeno – che non può mancare alla comunità cattolica nazionale -, lo stesso Magistero, mentre esorta a prestare attenzione ai bisogni materiali, invita a non dimenticare altre esigenze. Uno dei profili più significativi della tragedia di chi fugge da persecuzioni e da guerre è costituito dalle famiglie che si ritrovano dimezzate o diminuite nel numero dei propri componenti a seguito delle morti per atrocità nei luoghi d’origine o durante la fuga; che si dividono, pur se desiderano stare insieme, alcuni rimanendo nella zona di provenienza; che si lacerano talora per la materiale impossibilità di continuare a convivere, poiché violenza e persecuzione abitano nella famiglia di origine, per esempio con l’imposizione di un matrimonio non voluto o di pratiche religiose ostili alla più elementare dignità umana; che hanno difficoltà, una volta raggiunte terre più tranquille, a mantenere quella pratica religiosa e quello stile di vita che seguivano prima delle persecuzioni o delle guerre.

Le varie realtà ecclesiali, se ancora sopravvivono nei luoghi nei quali si combatte e dai quali si fugge — quasi sempre restano fino all’ultimo — sono fra le più capaci di tenere vivi questi legami, mentre le realtà ecclesiali operanti in Occidente possono concorrere a far ritrovare gruppi familiari dispersi. A fianco di ciò vi è l’esigenza di sostenere moralmente e spiritualmente chi ha vissuto e vive una esperienza così carica di sofferenza. Compete anzitutto ai cristiani di qui e alle nostre comunità farsi carico di questa situazione: il lavoro è in qualche modo più agevole se il migrante proviene da aree cristiane; se viene da altre zone, la proposta — non certo l’imposizione — della speranza fondata su Cristo farà guardare al futuro in modo diverso e positivo. E’ assurdo immaginarlo, o abbiamo ancora il complesso da colonizzazione, che fa evitare rigorosamente qualsiasi riferimento religioso con chi è giunto da noi?

Da ultimo. Giunte in Europa, le famiglie dei migranti s’imbattono in leggi e in costumi antitetici ai loro, impregnate di laicismo e di libertarismo: se lasciano una persecuzione cruenta e materiale, rischiano d’imbattersi in una persecuzione incruenta e ideologica. Una pastorale diffusa e omogenea per questa fascia di persone, che cresce di numero e che mostra necessità anche in senso lato culturali e spirituali, è indilazionabile. Il lavoro è grande, anche solo dal punto di vista pastorale: sarebbe un peccato non svilupparlo al pieno delle potenzialità della comunità ecclesiale nazionale proseguendo su una strada più ideologica che di adesione alla realtà.

Caso Diciotti, reati ministeriali ed autorizzazione a procedere

Caso Diciotti, reati ministeriali ed autorizzazione a procedere

Da Il diritto vivente, rivista quadrimestrale di Magistratura Indipendente, riprendiamo l’articolo di Mario Cicala sul “Caso Diciotti”, direttore della Rivista e socio del Centro studi Livatino.

Con la richiesta di autorizzazione a procedere contro il ministro Matteo Salvini che il Tribunale per i ministri di Catania, in dissenso con la richiesta della Procura, ha indirizzato al Senato della Repubblica, viene al pettine il nodo più delicato e significativo dei rapporti fra giustizia e politica.

Siamo di fronte ad un conflitto potenzialmente grave che presenta profili del tutto nuovi.

Come già ho evidenziato in un precedente intervento, nella vicenda ‘mani pulite’ vi era nel Paese un diffuso “idem sentire” sui fatti e sui valori da applicare ai fatti: bastava perciò un avviso di reato della Procura di Milano e i politici cascavano come birilli. In sostanza, il potenziale conflitto fra magistratura e corpo elettorale veniva spontaneamente risolto dalla impopolarità che travolgeva i politici inquisiti.

Nello scontro ‘Berlusconi’ la convergenza sui valori è rimasta: i milioni di elettori che hanno continuato a votare per il Cavaliere non negano che i fatti a lui contestati, e che riguardano la sua “vita privata”, costituiscano, in via di principio, degli illeciti; ma lo ritenevano e lo ritengono innocente e magari perseguitato. Non pochi addirittura ammettono abbia violato qualche legge, ma ciò non ostante lo considerano il Presidente del Consiglio di cui aveva bisogno l’Italia (in fondo Machiavelli ci ha insegnato che un buon politico deve essere anche un poco “birbone”). E non è qui il caso di ripercorrere tutte le tappe del lungo conflitto e delle complesse vicende che ha generato la persistente popolarità dell’inquisito Berlusconi ; dando luogo ad un conflitto così grave   da indurre Carla Del Ponte a prospettare come unica soluzione di “sospendere sia il processo penale sia la prescrizione” finchè l’imputato riveste l’alta carica.

Il conflitto ‘Salvini’ è ancor più radicale; gli elettori che direttamente o indirettamente appoggiano Salvini, lo ritengono ‘colpevole’ dei fatti, posti in essere nell’esercizio delle funzioni di ministro, lui addebitati e lo sostengono proprio perché ‘colpevole’, perché condividono la politica di respingimento. Sono contrari alla scelta dell’accoglienza che possiamo intestare a Renzi ed a Papa Francesco.

Dunque, il conflitto non è più con un uomo politico “scomodo”, è con una linea politica che appare maggioritaria, e che potrebbe affermarsi nelle prossime elezioni europee. Del resto, anche il Tribunale di Catania scrupolosamente documenta che la contrarietà alla illimitata accoglienza dei migranti trova puntuale convergenze ideali e di fatto in tutti i paesi dell’Unione; anche in quelli che a parole continuano a predicare l’accoglienza. E proprio questa riluttanza dei Paesi europei a ospitare una proporzionale quota di migranti costituisce uno degli argomenti che, secondo la prospettazione del Governo, giustifica il trattenimento dei migranti stessi, al fine di sollecitare un minimo di solidarietà fra gli Stati.

Appare quindi indispensabile incanalare nell’ambito delle procedure costituzionali simile potenziale ed inedito conflitto fra la magistratura e una diffusa volontà popolare espressa -come proprio la Costituzione stabilisce- dal voto elettorale. E vi sono le norme che saggiamente così impongono di fare.

 

L’art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1989 ha riscritto l’art. 96 della Costituzione stabilendo che i ministri “per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni” sono soggetti “alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale”. Dunque, come sottolinea la già citata motivazione del Tribunale, la legge del 1989 ha “segnato il passaggio da una giustizia politica ad un sistema che contempla una “giustificazione politica” del reato ministeriale”.

A sua volta l’art. 9 della medesima legge soggiunge che l’assemblea parlamentare può, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, negare l’autorizzazione a procedere ove reputi, “con valutazione insindacabile, che l’inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di Governo”.

La norma distingue con chiarezza compiti e responsabilità: spetta alla Procura della Repubblica e al Tribunale stabilire se vi siano elementi per contestare al ministro una ipotesi di reato (e, in caso di rilascio della autorizzazione, a giudicare se il reato vi sia); spetta la Parlamento stabilire se la procedura giudiziaria debba o meno essere arrestata in quanto l’inquisito ha agito a “tutela di un interesse dello Stato o per il perseguimento di un interesse pubblico”.  E proprio la chiarezza della norma rende pretestuosa la ipotesi di un conflitto fra magistratura e Parlamento: il rifiuto di autorizzazione a procedere non comporta una smentita dell’organo giudiziario o una implicita affermazione della esistenza di un “fumus persecutionis” (come evidenziato da Giovanni Guzzetta su Il Dubbio del giorno 5 febbraio u.s.); Il Parlamento prende cioè atto di una valutazione espressa dal Tribunale e, senza contestarla o smentirla (ma neanche confermarla), afferma che quel processo non si farà per esigenze   politiche, che si collocano su un piano diverso rispetto alla stretta valutazione giuridica dei fatti.

Questa valutazione del Parlamento è dichiarata dalla Costituzione “insindacabile”; parola che sarebbe priva di senso se non impedisse che la delibera del Parlamento possa essere impugnata per conflitto di poteri avanti alla Corte Costituzionale, o comunque superata o disattesa dal giudice ordinario. E perciò mi pare impossibile condividere l’opinione espressa su Qualegiustizia dal prof. Luca Masera secondo cui la Corte costituzionale potrebbe porre nel nulla l’”insindacabile” pronuncia del Parlamento.

In buona sostanza, a mio avviso, dobbiamo esser consapevoli che la convinta adesione al principio della separazione e reciproca indipendenza dei poteri, di per sé non risolve, anzi in qualche misura facilita ed esalta, la possibilità di conflitti fra giustizia e corpo elettorale; ben essendo possibile che il corpo elettorale voglia proiettare nel Governo del Paese persone che la magistratura ritiene di dover processare e magari anche condannare.

La Costituzione del 1948 aveva risolto il problema affermando la piena autonomia ed indipendenza della Magistratura, ma anche prevedendo che senatori e deputati inquisiti fossero protetti attraverso una possibile (e largamente utilizzata) mancata concessione della autorizzazione a procedere da parte dei loro colleghi; e delineando una specifica disciplina dei reati ministeriali. Mentre per il Capo dello Stato si è ritenuto che “durante munere” non  possa “tout court” essere imputato in  processi penali.

Le radicali riforme intervenute sotto la spinta di “mani pulite” hanno fortemente accresciuto il ruolo ed il peso del potere giudiziario. Ma anche in quella sede si è ritenuto che vi siano scelte politiche di governo che possono essere ontologicamente incompatibili con certe prospettazioni accusatorie.

Lo Stato è uno, se trattenere per un certo tempo su navi i migranti è ingiustificabile sequestro di persona, e tale viene qualificato, anche solo come ipotesi accusatoria, dagli organi giudiziari dello Stato, non è concepibile che invece gli organi amministrativi e politici del medesimo Stato seguano un’altra linea e quindi attuino o tentino di attuare una prassi che la magistratura qualifica come criminosa. Ed è legittimo che la politica voglia che il potenziale conflitto sia rapidamente chiarito e risolto, specie quando la magistratura chiede di giudicare non episodi del passato, bensì comportamenti attuali, la cui interruzione o prosecuzione non sembra opportuno segua le indicazioni giudiziarie, strutturalmente e giustamente ondeggianti fino alla formazione di un giudicato (e magari anche oltre).

Si può discutere all’infinito se il voto di rifiuto della autorizzazione accerti la liceità della condotta del ministro, o soltanto impedisca che sia sottoposto a giudizio. Ma, si tratta di una sottigliezza incomprensibile per il comune cittadino. La sostanza che ora interessa mi appare però chiara: il Parlamento può affermare che il ministro ha agito  “a tutela di un interesse dello Stato”; e perciò non è perseguibile.

Naturalmente è logico che il voto sia preparato da una legittima discussione nel Paese; in cui coloro che osteggiano la politica migratoria dell’attuale governo tentano di “convertire” quella larga parte di opinione pubblica che invece gradisce tale politica. E mi par ovvio che se il Parlamento autorizza il processo implicitamente esprime l’opinione che il Ministro non ha perseguito un interesse pubblico rilevante; e simile “voto di sfiducia”, può avere effetti incisivi sull’assetto politico generale e sulla politica italiana in materia di immigrazione.

In simile quadro, è indubbiamente necessario che soprattutto i gruppi associati di magistrati si astengano da qualunque intervento che attizzi i sospetti secondo cui l’appartenenza a una di queste associazioni incide sull’esercizio della giustizia.

Prese di posizione di Area,   proprio sul “caso Diciotti”, indirizzate all’interno ed all’esterno della magistratura hanno già del resto stuzzicato e legittimato la domanda che corre sui social: “a che gruppo associativo fanno capo i giudici di Catania?”. E questo interrogativo ha in sé una potenzialità delegittimante della magistratura ben superiore a quella insita nelle passate polemiche animate da Silvio Berlusconi.

“Incoerenti”, il giudice bacchetta i sindaci ribelli

“Incoerenti”, il giudice bacchetta i sindaci ribelli

Intervista di Andrea Zambrano ad Alfredo Mantovano, pubblicata il 5 gennaio 2019 su La nuova Bussola quotidiana.

«Ai sindaci dico: siate coerenti fino in fondo e contestate il sistema di ingressi regolari in questo Paese, la cui normativa esiste da 20 anni. Non certo da quando c’è Salvini». Parola di giudice. Il nuovo fronte aperto dai sindaci di Sinistra contro il decreto sicurezza del Ministro degli Interni sembra la classica sceneggiata italiana: quando al governo c’era la Sinistra erano gli stessi primi cittadini del Pd a chiedere una maggiore oggettività nella concessione dei permessi. Adesso che la stretta è arrivata dal Ministro dell’Interno leghista si grida alla violazione del diritto umanitario. Succede nel nostro Paese e non c’è da stupirsi più di tanto. Semmai ci sarebbe da chiedersi per quale motivo i sindaco capitanati da Leoluca Orlando non si siano mossi prima. 

E’ sulla base di queste evidenze che il giudice Alfredo Mantovano, con un passato da sottosegretario all’Interno nei governi Berlusconi, attualmente vicepresidente del Centro studi Livatino, parte per il suo ragionamento in questa intervista alla Nuova Bussola Quotidiana
Giudice Mantovano, Salvini si trova con un nuovo fronte aperto: i sindaci minacciano di disobbedire all’applicazione delle nuove norme sulla concessione della cittadinanza. Ma davvero è incostituzionale?
Metto da parte questo argomento perché non è nelle competenze di un primo cittadino sollevare questioni di incostituzionalità verso una legge. Può agire in giudizio, come qualunque cittadino, poi però è il giudice che semmai pone il problema di legittimità alla Consulta. Quindi il tema dell’incostituzionalità eventuale del decreto sicurezza mi sembra prematuro da affrontare.
Ma da Leoluca Orlando in giù i toni sono molto esacerbati.
Partiamo dalla sostanza: si contesta l’articolo 13 del Decreto Salvini, che dice  che finché non viene riconosciuta una qualche forma di protezione internazionale, dunque finché è in corso l’istruttoria da parte delle Commissioni asilo del Viminale, non viene concessa l’iscrizione all’anagrafe che dà il diritto di godere delle provvidenze di integrazione che spettano a qualunque straniero regolare presente in Italia. 
Si grida alla violazione del diritto umanitario…
Ma non è vero. Ai richiedenti asilo viene concessa l’assistenza sanitaria, il vitto e l’alloggio come sempre, quindi non c’è nessun richiedente asilo che si troverà in mezzo a una strada.
Dov’è allora la novità?
Rispetto al passato è che non potendosi iscrivere all’anagrafe non hanno gli strumenti di integrazione, che hanno quelli che risiedono permanentemente sul suolo italiano parificati ai cittadini. Questo è il nocciolo della questione.
Facciamo un passo indietro: perché Salvini ha introdotto questa misura?
L’insieme del decreto che porta il suo nome punta a rendere il più rapida possibile la risposta alla domanda di asilo, e quindi a non permettere il radicamento a una persona che in larga parte dei casi ha proposto una domanda infondata, e quindi va espulso. 
Come?
Moltiplicando ad esempio il personale delle commissioni e riducendo i tempi di attesa anche per i ricorsi. Tutto questo per evitare quello che è successo fino al giorno prima del decreto e cioè che la richiesta di protezione internazionale e umanitaria diventasse lo strumento per una sanatoria permanente.
Può spiegarsi meglio?
Col vecchio regime il migrante arrivato non regolarmente faceva domanda di protezione internazionale e puntava almeno sulla protezione umanitaria. Ma i tempi erano lunghissimi, tra esami, ricorsi e giudizi. Così, anche dopo 4 o 5 anni alcuni giudici hanno detto: “Ormai è qui da troppo tempo, si è integrato, lavora, magari i figli vanno a scuola”. Così  le maglie della protezione internazionale sono state allargate e il permesso di soggiorno è stato concesso di frequente facendo riferimento non già alla situazione nello Stato che quel migrante aveva lasciato, bensì alla sua attuale condizione in Italia: era questa la vera violazione della legge, poiché la tutela internazionale non è lo strumento per disciplinare l’ingresso regolare nell’Unione europea. 
Ha episodi di questo tipo sotto mano?
Ad esempio il Tribunale di Genova ha detto che ai fini della protezione umanitaria si deve valutare la conoscenza dell’italiano o avere un lavoro. No, non è questa la protezione umanitaria. Questo è uno stravolgimento della ratio della protezione internazionale, che è diventata di fatto e di frequente una sanatoria per legalizzare, su tutto il territorio nazionale, la presenza di migranti privi di titolo di permanenza o già denegati e riammessi al beneficio in sede di domanda reiterata, specie in contesti territoriali caratterizzati dalla diffusione del lavoro nero.
Un meccanismo fatto per aggirare il sistema degli accessi, dunque?
Esatto. E non è un caso che negli ultimi anni non si sono stati fatti decreti flussi, poiché era questo il modo per entrare in Italia rimanervi in modo stabile e regolare. 
I sindaci vorrebbero invece l’iscrizione immediata in anagrafe…
Ma allora ai sindaci vorrei dire: siate chiari fino in fondo, se ritenete che la disciplina dell’immigrazione non vada bene e che  le norme attuali vadano aggirate, allora ditelo e contestare il sistema nel suo insieme. Però, badate bene, sappiate che è un sistema che vige in Italia da 20 anni, dalla Turco-Napolitano, che non è stata fatta certo dalla Lega. Ed è un sistema che è in linea con le direttive europee.
Se ne accorgono ora perché c’è Salvini?
Infatti risulta curioso e strumentale. Non più tardi di un anno e mezzo fa, precisamente nell’aprile 2017, dunque col precedente governo Gentiloni e Ministro degli Interni Minniti, a Modena si riuniscono i sindaci della provincia, tra i quali non mi risulta che ci sia alcun leghista. E sa per cosa?
Cosa?
Consegnano ai parlamentari eletti nella zona un documento in cui si lanciava l’allarme sugli arrivi incontrollati e di massa e si chiedevano risposte urgenti per accelerare i procedimenti di concessione dell’asilo o di rimpatrio. 
Cioè, chiedevano quello che poi ha fatto Salvini col suo decreto?
Esatto. Vorrei capire che politica è quella che a seconda di quale sia il governo, attiva o meno la protesta o l’azione a supporto? 
Ieri su Repubblica, il filosofo ed ex sindaco di Venezia Massimo Cacciari ha supportato l’azione di protesta dei sindaci dicendo che con il decreto Salvini sono violati dei diritti alla persona irrinunciabili…
Mi chiedo se Cacciari lo abbia letto davvero. Il decreto non elimina la protezione umanitaria, ma la razionalizza e la collega a indici obiettivi: se sei fuori dallo status di rifugiato e dalla protezione sussidiaria, ma a casa tua in questa momento c’è una epidemia, o se sei gravemente malato e non puoi spostarti o ancora se sei vittima di tratta, o se hai compiuto atti di elevato valore civile, allora in tutti questi casi, ulteriori rispetto allo status di rifugiato o alla protezione sussidiaria, si possono avere permessi di soggiorno temporanei. Però, e questa è una voce importante del decreto, viene specificata bene la tipologia.
Sembra questo rigore a dare fastidio a Orlando & co?
Eppure questa è la novità del decreto perché finalmente si esce dall’arbitrio e dalla genericità e – si badi – questo facilita il lavoro delle Commissioni asilo e dei giudici. Ci si aggancia a parametri oggettivi e non più soggettivi. In questi casi ad esempio c’è il rilascio di un permesso per sei mesi che può essere rinnovato.
Meno arbitrio nella concessione dello status e sforzi per accelerare le pratiche, dunque. Perché ai sindaci non sta bene? Sembra che da difensori della legalità si siano improvvisati agit prop, coinvolgendo anche l’obiezione di coscienza… 
L’obiezione di coscienza in questo caso non c’entra un bel niente. Non ci sono gli estremi. Mi sembra una contestazione politica, che è legittima fino a quando rimane nell’alveo delle norme di legge. I sindaci per anni hanno chiesto maggiori poteri per la sicurezza urbana e questo decreto legge dà finalmente strumenti operativi a loro. Ma non è possibile che se a concedere questi poteri è Salvini e non Minniti allora non vada più bene. 
Siamo pur sempre nel Paese in cui un sindaco come Lucano, che truccava i matrimoni per concedere accoglienza, viene osannato per la sua “disobbedienza”…
Su Lucano è intervenuto anche il Tribunale del Riesame, dopo il Gip: dalle due ordinanze emerge  che egli organizzava falsi matrimoni, tra l’altro individuando persone anziane per sanare la posizione di migranti giunti a Riace in modo irregolare. Ora, bisogna dire che il fine non giustifica i mezzi. Le norme del nostro ordinamento sono norme di civiltà e non consentono di utilizzare mezzi illeciti per raggiungere un fine ipoteticamente buono. Il comportamento di Lucano è stato censurato persino da chi  gestiva l’immigrazione all’Interno con gli esecutivi di prima. Il prefetto Morcone, capo dipartimento del settore con i precedenti ministri, oggi responsabile del Cir (Centro Italiano Rifugiati) non è favorevole alla politica dell’attuale governo, ma anche lui ha censurato come del tutto fuori legge le condotte di Lucano.
Immigrazione e sicurezza pubblica. Le risposte per conoscere il nuovo decreto

Immigrazione e sicurezza pubblica. Le risposte per conoscere il nuovo decreto

Riprendiamo dal sito del Ministero dell’Interno questa illustrazione semplificata del decreto legge 4 ottobre 2018 n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132. Sul numero 2/2018 della rivista L-Jus – di prossima pubblicazione – verrà fornita una presentazione più approfondita del Titolo I del decreto legge, dedicato all’immigrazione.

Immigrazione e sicurezza pubblica. Le risposte per conoscere il nuovo decreto.

 

Contro l’ideologia che erge a modello un sistema di reati

Contro l’ideologia che erge a modello un sistema di reati

L’adozione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Domenico Lucano, Sindaco di Riace, è stata utilizzata da molti commentatori come occasione per sollevare la questione della disobbedienza civile e per criticare la politica dell’attuale Governo in tema di immigrazione.

Il Centro Studi Livatino, da sempre sensibile – memore delle riflessioni svolte sul tema dal magistrato siciliano cui ispira le proprie attività – al tema della legge ingiusta e dell’obiezione di coscienza, manifesta perplessità sull’indebito accostamento fra una questione di così elevato spessore morale e una vicenda giudiziaria che, pur essendo stata valutata solo in sede cautelare, nulla ha a che fare con l’imperativo etico di resistere alla norma positiva che violi diritti fondamentali della persona. Prima di formulare giudizi esaminiamo i fatti. Nell’ordinanza del Gip – confermata ieri dal Tribunale del riesame quanto al quadro indiziario e pure molto critica su larga parte delle richieste del pubblico ministero -, si legge, fra l’altro: “(…) il contenuto delle conversazioni ascoltate nel corso dell’attività investigativa lascia innegabilmente trasparire una modalità di gestione quanto meno opaca delle somme destinate agli operatori private per la gestione dei soggetti accolti nei progetti S.P.R.A.R. e C.A.S. (…)”(p. 28). “Nel corso dell’attività d’indagine emergeva la particolare spregiudicatezza del Lucano – nonostante il ruolo istituzionale rivestito – nell’organizzare veri e propri “matrimoni di convenienza” tra cittadini riacesi e donne straniere al fine di favorire illecitamente la permanenza di queste ultime nel territorio italiano (…)” (p. 69). Ed infine: “L’indagato vive oltre le regole, che ritiene d’altronde di poter impunemente violare nell’ottica del “fine che giustifica i mezzi”; dimentica, però, che quando i “mezzi” sono persone il “fine” raggiunto tradisce, tanto paradossalmente quanto inevitabilmente, quegli stessi scopi umanitari che hanno sorretto le proprie azioni.” (p. 125). Ciò avrebbe dovuto consigliare prudenza nel commentare la vicenda Riace; soprattutto avrebbe dovuto evitare impropri accostamenti col tema della resistenza alla legge ingiusta. Spiace invece constatare che, oltre a commentatori poco attenti ai fatti, anche magistrati abbiano strumentalizzato la vicenda per attaccare i Giudici di Locri e la politica dell’Esecutivo in tema di immigrazione. Con nota, infatti, del 14 ottobre Magistratura democratica critica il provvedimento del Dipartimento libertà civili e immigrazione del ministero dell’Interno di revoca per il Comune di Riace del contributo per il progetto Sprar (il contributo era stato concesso con un decreto dello stesso ufficio del dicembre 2016). Secondo Magistratura democratica, per firma della sua Segretaria generale e del suo Presidente, ciò in realtà decreta “la fine del modello di integrazione e di pacifica convivenza rappresentato da Riace” e costituisce un passo ulteriore verso il “rifiuto dell’idea e del progetto di comunità” voluto dalla Costituzione, integrando “gesti di rottura con i suoi valori fondanti”. Da ciò l’appello a “far sentire la propria voce e riaffermare il forte senso di appartenenza” al progetto solidale proprio della Costituzione medesima. Il Centro studi Livatino manifesta sorpresa per il fatto che una delle componenti associate della magistratura italiana: a. indica come “modello di integrazione e di pacifica convivenza” un meccanismo che, alla stregua di quanto emerso: 1) ha conosciuto l’organizzazione di finti matrimoni al fine di procurare falsi titoli di soggiorno e la consumazione di reati di falso da parte di pubblici ufficiali; 2) è consistito nel far “entrare nel sistema di accoglienza chi sceglieva lui” (il sindaco Lucano), come ha dichiarato lunedì al Corriere della sera il prefetto Mario Morcone, capo di Gabinetto del ministero dell’Interno nel governo precedente; b. qualifica l’iniziativa attuale del Ministero dell’Interno in termini di rottura del patto democratico fondato sulla Costituzione, pur se l’ultimo provvedimento costituisce lo sviluppo di un accertamento partito quando il titolare del dicastero era il sen. Minniti perché – sono sempre parole del pref. Morcone – “i fondi li mette a disposizione il ministero dell’Interno, se le cose non funzionano la segnalazione è d’obbligo”, e le anomalie sono state rilevate circa due anni fa dall’”Anci, l’associazione dei Comuni da cui dipendono i progetti Sprar”. Andrebbe pertanto chiarito se del complotto anticostituzionale siano parte anche i componenti dell’Esecutivo Gentiloni e l’Anci; c. ritiene in linea con i principi solidaristici a base della Costituzione, fra l’altro, l’individuazione di persone anziane a Riace – o di stretti parenti – da prospettare come coniugi a giovani migranti cui le Commissioni asilo, di cui sono parte anche rappresentanti dell’UNHRC, non hanno riconosciuto il diritto alla protezione. E’ vero, ogni valutazione sulla vicenda è “allo stato degli atti”. Gli elementi di fatto che emergono dai documenti prima citati – direttamente consultabili da chiunque al fine di formare una propria opinione – saranno riconsiderati sulla base degli sviluppi del procedimento penale e della eventuale decisione del giudice amministrativo in caso di impugnazione del provvedimento del Ministero. Nel frattempo, sarebbe auspicabile da parte di tutti senso delle istituzioni e ripudio di tesi ideologiche. Roma, 17 ottobre 2018

Finalmente si fa ordine

Finalmente si fa ordine

Articolo di Alfredo Mantovano, pubblicato il 25 settembre 2018 su Il tempo

Partiamo dal quadro attuale. Oggi in Italia per lo straniero la protezione internazionale si distingue in tre categorie: a) il riconoscimento dello status di rifugiato, che presuppone per il richiedente la persecuzione diretta nel Paese di origine, b) la protezione sussidiaria, che presuppone invece rischi a causa di un conflitto in corso, c) la protezione umanitaria, che risponde a criteri più generici, dalle condizioni di salute all’età: finora essa ha funzionato quale valvola di sfogo di situazioni non ben definibili. Nell’ultimo quinquennio, al netto dei decimali, su 100 domande presentate le Commissioni asilo ne hanno accolto mediamente 7 a titolo di rifugiato, 15 per protezione sussidiaria e 25 per protezione umanitaria. (altro…)